Discussione:
UNIVERSITA IN SVIZZERA
(troppo vecchio per rispondere)
GIANNI BERNASCONI
2007-10-10 07:51:55 UTC
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MASSIMO SILVESTRI AMMIN ISTRATORE UNICO NONCHE’ DIRETTORE
GENERALE ISSEA SA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI DI
LUGANO CONDANNATO PENALMENTE DAL TRIBUNALE DI LUGANO DOPO ESSERE
STATO PLURICONDANNATO PER PUBBLICITA INGANNEVOLE DALL’AUTORITA
GARANTE DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA DI ROMA
In nome della Repubblica e Cantone Ticino il Sostituto
Procuratore Pubblico Chiara Borelli il giorno 25 maggio 2007
visti gli articoli 207 e 208 del Codice Penale PT ha ritenuto
colpevole per il reato di diffamazione Massimo Silvestri
dimorante a Lugano in Via Ferri 14 di fu Mario e di Jole Elda
Amato.
Massimo Silvestri impiegando i nickname silvermax,equalizer e
msfirm in data 15 maggio,18 maggio,22 maggio,23 maggio e 28
maggio 2006 sui seguenti form www.welfareitalia.it ,
www.futrimedici.com , www.studenti.it, www.politicaonline.net ,
www.guidamaturità.it, www.newland.it,
www.universando.com ,www.tesine.net,www.clarence.it,www.diario.it
e Virgilio Community e comunicando un messaggio diffamatorio
nei confronti della università LUDES di Lugano è incorso nel
reato previsto dall’articolo 173 del Codice Penale.
Massimo Silvestri pertanto è stato condannato alla pena
pecuniaria di 1800 franchi,alla multa di 500 franchi che in caso
di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di 5 giorni,al pagamento della tassa di giustizia di
100 franchi,la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
MASSIMO SILVESTRI SOTTO INCHIESTA DAL TRIBUNALE PENALE DI MILANO
A seguito della sentenza del 19 luglio 2007 del Tribunale
federale (sentenza 1C. 187/2007, consultabile all'indirizzo
www.tribunale-federale.ch), anche la Procura di Milano potrà
finalmente disporre dei dati anagrafici e dell'indirizzo della
persona che da anni diffama a mezzo internet l’Università LUDES
di Lugano.
La Procura di Milano aveva infatti chiesto alle Autorità penali
del Cantone Ticino il nome, il cognome e l'indirizzo del
proprietario degli IP utilizzati per diffamare via internet la
L.U.de.S., ritenuto che gli SPAM erano tutti postati per il
tramite di un provider svizzero.
L'interessato si è opposto alla richiesta trasmissione dei dati
anagrafici personali in tutte le istanze giudiziarie, fino ad
arrivare al Tribunale federale.
L'Alta Corte federale gli ha tuttavia dato torto: pertanto le
Autorità del Tribunale penale di Milano potranno ora disporre
non solo del nome dell'autore dei reati via internet commessi
contro la L.U.de.S, ma saranno altresì in grado di procedere
penalmente contro lo stesso per il titolo di reato di
diffamazione, così come per gli altri reati contestati.
--
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Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
a***@katamail.com
2007-10-12 09:26:26 UTC
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Lodevole
Pretura del Distretto di Lugano

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI ex art. 28c CC
(con domanda di provvedimenti superprovvisionali urgenti inaudita
parte ex art. 28d cpv. 2 CC)

che presenta Massimo SILVESTRI, Via Ferri 14, Lugano
(patrocinato dall'avv. Francesco Naef, Via Nassa 21, 6901 Lugano)


contro 1. L.U.de.S. Libera università degli studi di scienze umane e
tecnologiche, Lugano
2. avv. Giorgio Grandini, Lugano
(entrambi rappresentati dallo studio legale Grandini Scolari Medici,
Via Motta 24, 6901 Lugano)

in materia di Protezione della personalità

IN FATTO ED IN DIRITTO


Vistosi leso nell'onore da tal affermazioni false e diffamatorie
l'istante ha direttamente richiesto alle convenute, con scritto 17
luglio 2007 diretto all'ufficio legale LUDES, l'immediata
cancellazione delle pagine in questione nella parte riferita alla sua
persona (doc. E).

4. Nel merito, è certo che le affermazioni del convenuto 2 sulle
pagine doc. G ed H del sito internet della convenuta 1 sono lesive
della personalità dell'istante, dipinto come un noto pluripregiudicato
recidivista.

Egli è infatti accusato di aver commesso dei reati (diffamazione) ,
nella parte in cui si indica che non meglio precisati attacchi
denigratori contro la convenuta 1 sarebbero a lui riconducibili.

a) Per quanto riguarda la prima parte delle affermazioni ("...attacchi
diffamatori via internet riconducibili a Massimo Silvestri...") si
tratta di accusa falsa e quindi di per sé illecita.

b) Quanto alla seconda parte delle affermazioni (..Massimo Silvestri
che, per la cronaca, ha subito le seguenti condanne...."), questa è
complessivamente illecita, poiché fondata su affermazioni false e
sulla violazione della presunzione di innocenza.
Anche in tal caso non vi è alcuna possibile lecita giustificazione per
il propagare tali falsità; piuttosto, la convenuta 1 intende con ciò
discreditare l'amministratore unico di una concorrente, avvantaggiarsi
così nel mercato, scopo che non può certo valere come fatto
giustificativo.

c) Più precisamente in merito all'affermazione secondo la quale
l'istante sarebbe stato condannato per diffamazione via internet con
Decreto di accusa di un Sost PP ticinese, la stessa è falsa e
manifestamente lesiva della presunzione di innocenza. il Decrero di
accusa in questione non si è trasformato in condanna perché è stata
interposta tempestiva opposizione, e gli atti sono perciò stati
trasmessi alla Pretura penale per il giudizio. Non vi è stata nessuna
condanna e nessun accertamento di fatto definitivo.

L'affermazione in questione, che invece lascia intendere vi sia stata
definitiva condanna ed accertamento del reato di diffamazione via
internet, è perciò illecita
Una simile lesione della presunzione di innocenza è
ingiustificabile; .

6. Per il resto, è certo che la lesione è attuale visto che le
affermazioni illecite citate sono tutt'ora leggibili su internet, e
che il comportamento dei convenuti non fa sperare in una prossima
modifica delle stesse.

Infine, l'ordine ai convenuti di cancellare dal sito internet in
questione le affermazioni false riferite all'istante non appare per
nulla sproporzionato alla gravità della lesione, non causa alcun
pregiudizio ai convenuti, ed è da questi facilmente eseguibile visto
che concerne il sito di proprietà della convenuta 1.

L'istanza merita dunque pieno accoglimento.

7. Per tutti questi motivi appare giustificato proibire l'attuale
lesione a titolo cautelare. Visto il carattere manifestamente illecito
della lesione causata dagli istanti e la loro colpevole intenzionalità
- appare urgente eliminare le affermazioni denigratorie e fare cassare
l'inutile pregiudizio dell'istante tramite dei provvedimenti ordinati
ed eseguiti immediatamente e senza previo contraddittorio.

L'ordine va inoltre assortito con la comminatoria penale dell'art. 292
CPS per garantirne l'effettività.
P.Q.M.
si chiede piaccia
decretare:
A. IN VIA SUPERCAUTELARE INAUDITA PARTE

1. L'istanza è accolta, e di conseguenza è fatto ordine ai convenuti 1
e 2 di eliminare dal sito internet www.uniludes.ch tutte le
affermazioni riferite a Massimo Silvestri.

2. L'ordine di cui sopra viene impartito con la comminatoria dell'art.
292 CP che prevede la pena dell'arresto o della multa in caso di
disobbedienza ad una decisione dell'autorità.
3 Protestate spese e ripetibili.
B. IN VIA CAUTELARE

Idem come sopra
Con i miei ossequi
Avv. Francesco NAEF


IL PRETORE DEL DISTRETTO DI LUGANO
Avv.Francesco Trezzini
Con ordinanza DI 2007.1103 del 5 settembre 2007 ha accolto
parzialmente l'istanza,considerando che il Decreto penale di accusa
non è una condanna ma solo una proposta di condanna alla quale
l'istante ha fatto opposizione, ordinando alla Ludes e all'avv.Giorgi
Grandini di Lugano di eliminare dal sito internet www.uniludes.ch le
affermazioni diffamatorie.
j***@gmail.com
2007-10-13 12:11:06 UTC
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Post by a***@katamail.com
Lodevole
Pretura del Distretto di Lugano
ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI ex art. 28c CC
(con domanda di provvedimenti superprovvisionali urgenti inaudita
parte ex art. 28d cpv. 2 CC)
che presentaMassimo SILVESTRI, Via Ferri 14, Lugano
(patrocinato dall'avv. Francesco Naef, Via Nassa 21, 6901 Lugano)
contro 1. L.U.de.S. Libera università degli studi di scienze umane e
tecnologiche, Lugano
2. avv. Giorgio Grandini, Lugano
(entrambi rappresentati dallo studio legale Grandini Scolari Medici,
Via Motta 24, 6901 Lugano)
in materia di Protezione della personalità
IN FATTO ED IN DIRITTO
Vistosi leso nell'onore da tal affermazioni false e diffamatorie
l'istante ha direttamente richiesto alle convenute, con scritto 17
luglio 2007 diretto all'ufficio legale LUDES, l'immediata
cancellazione delle pagine in questione nella parte riferita alla sua
persona (doc. E).
4. Nel merito, è certo che le affermazioni del convenuto 2 sulle
pagine doc. G ed H del sito internet della convenuta 1 sono lesive
della personalità dell'istante, dipinto come un noto pluripregiudicato
recidivista.
Egli è infatti accusato di aver commesso dei reati (diffamazione) ,
nella parte in cui si indica che non meglio precisati attacchi
denigratori contro la convenuta 1 sarebbero a lui riconducibili.
a) Per quanto riguarda la prima parte delle affermazioni ("...attacchi
diffamatori via internet riconducibili aMassimo Silvestri...") si
tratta di accusa falsa e quindi di per sé illecita.
b) Quanto alla seconda parte delle affermazioni (..Massimo Silvestri
che, per la cronaca, ha subito le seguenti condanne...."), questa è
complessivamente illecita, poiché fondata su affermazioni false e
sulla violazione della presunzione di innocenza.
Anche in tal caso non vi è alcuna possibile lecita giustificazione per
il propagare tali falsità; piuttosto, la convenuta 1 intende con ciò
discreditare l'amministratore unico di una concorrente, avvantaggiarsi
così nel mercato, scopo che non può certo valere come fatto
giustificativo.
c) Più precisamente in merito all'affermazione secondo la quale
l'istante sarebbe stato condannato per diffamazione via internet con
Decreto di accusa di un Sost PP ticinese, la stessa è falsa e
manifestamente lesiva della presunzione di innocenza. il Decrero di
accusa in questione non si è trasformato in condanna perché è stata
interposta tempestiva opposizione, e gli atti sono perciò stati
trasmessi alla Pretura penale per il giudizio. Non vi è stata nessuna
condanna e nessun accertamento di fatto definitivo.
L'affermazione in questione, che invece lascia intendere vi sia stata
definitiva condanna ed accertamento del reato di diffamazione via
internet, è perciò illecita
Una simile lesione della presunzione di innocenza è
ingiustificabile; .
6. Per il resto, è certo che la lesione è attuale visto che le
affermazioni illecite citate sono tutt'ora leggibili su internet, e
che il comportamento dei convenuti non fa sperare in una prossima
modifica delle stesse.
Infine, l'ordine ai convenuti di cancellare dal sito internet in
questione le affermazioni false riferite all'istante non appare per
nulla sproporzionato alla gravità della lesione, non causa alcun
pregiudizio ai convenuti, ed è da questi facilmente eseguibile visto
che concerne il sito di proprietà della convenuta 1.
L'istanza merita dunque pieno accoglimento.
7. Per tutti questi motivi appare giustificato proibire l'attuale
lesione a titolo cautelare. Visto il carattere manifestamente illecito
della lesione causata dagli istanti e la loro colpevole intenzionalità
- appare urgente eliminare le affermazioni denigratorie e fare cassare
l'inutile pregiudizio dell'istante tramite dei provvedimenti ordinati
ed eseguiti immediatamente e senza previo contraddittorio.
L'ordine va inoltre assortito con la comminatoria penale dell'art. 292
CPS per garantirne l'effettività.
P.Q.M.
si chiede piaccia
A. IN VIA SUPERCAUTELARE INAUDITA PARTE
1. L'istanza è accolta, e di conseguenza è fatto ordine ai convenuti 1
e 2 di eliminare dal sito internetwww.uniludes.chtutte le
affermazioni riferite aMassimo Silvestri.
2. L'ordine di cui sopra viene impartito con la comminatoria dell'art.
292 CP che prevede la pena dell'arresto o della multa in caso di
disobbedienza ad una decisione dell'autorità.
3 Protestate spese e ripetibili.
B. IN VIA CAUTELARE
Idem come sopra
Con i miei ossequi
Avv. Francesco NAEF
IL PRETORE DEL DISTRETTO DI LUGANO
Avv.Francesco Trezzini
Con ordinanza DI 2007.1103 del 5 settembre 2007 ha accolto
parzialmente l'istanza,considerando che il Decreto penale di accusa
non è una condanna ma solo una proposta di condanna alla quale
l'istante ha fatto opposizione, ordinando alla Ludes e all'avv.Giorgi
Grandini di Lugano di eliminare dal sito internetwww.uniludes.chle
affermazioni diffamatorie.
Lei Avv. Silvestri ha perfettamente ragione però la sua controparte
non ha ancora tolto dal proprio sito, le affermazioni contro di lei,
che viene fatto apparire come un condannato in modo definitivo. Io
penso che alla fine le condanne contro di lei, si scioglieranno come
neve al sole e i suoi antagonisti dovranno arrendersi. Dovranno
pensare che la loro Università tanto decantata in fondo non è che una
grossa burla e che i loro titoli, in fondo non hanno il valore. Caro
Avvocato, lei deve lottare perché certe entità vanno sconfitte!! Se
sapesse l'esperienza che io personalmente ho vissuto, gioierebbe ed
avrebbe materiale che, forse le potrebbe essere utile.

Dimostri da questi post, un po di umiltà e le prometto che mi farò
vivo come Angelo della salvezza. Io so già che lei starà per
rispondere che, non ha bisogno di nessuno; ed io umilmente le dico che
non è vero. MEDITI!!
jolelda
2007-10-14 09:53:13 UTC
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La universita ludes l'avv.Grandini e il Sotgiu sono stati citati in
giudizio anche per concorrenza sleale ed inoltre è stata presentata
denuncia penale per diffamazione.
Se condannati lo dovranno cancellare e vedrä che sarä cosi.
j***@gmail.com
2007-10-14 12:28:29 UTC
Permalink
Post by jolelda
La universita ludes l'avv.Grandini e il Sotgiu sono stati citati in
giudizio anche per concorrenza sleale ed inoltre è stata presentata
denuncia penale per diffamazione.
Se condannati lo dovranno cancellare e vedrä che sarä cosi.
Speriamo!!
anonimo
2007-10-15 09:09:33 UTC
Permalink
LA LUDES NON E' RICONOSCIUTA COME UNIVERSITA DALLA CONFERENZA
UNIVERSITARIA SVIZZERA

Scrive in Tribunale Federale di Losanna ( la Corte suprema svizzera)
nella sentenza n.2P.117/2002 del 9 dicembre 2002 capoverso B:

" La Associazione Ludes è una scuola privata non riconosciuta quale
università dalla Conferenza Universitaria svizzera ,la quale rilascia
dei titoli di studio non equipollenti a quelli consegnati dalle
università svizzere statali o accreditate in Svizzera"

I TITOLI DI FISIOTERAPIA DELLA LUDES NON SONO DIPLOMI UNIVERSITARI
SVIZZERI

Scrive l'avv.Luca Moro,Giurista del dipartimento dell'Educazione del
Cantone Ticino il 27 settembre 2006 :
" La formazione di fisioterapia è attualmente a livello di formazione
professionale superiore.Diventerà di livello scuola universitaria
superiore con il prossimo autunno e i primi diplomi SUP verranno
rilasciati dal 2009.I diplomi attuali della Ludes non sono diplomi
universitari svizzeri.
" i titoli di formazione continua ( della Ludes ) portano
l'indicazione che sono attribuiti da una istituzione continua che ha
un certificato di qualità ( eduqua) .Questa dichiarazione viene
confermata da chi ha rilasciato la certificazione ma non significa
assolutamente riconoscimento del diploma"

LUDES TITOLI DI OSTEOPATIA NON EQUIPOLLENTI A QUELLI ACCREDITATI

Il Consiglio di Stato ( il Governo del Cantone Ticino) scriveva nella
delibera del 8 maggio 2001 indirizzata alla Ludes:
" Agli studenti già nella fase di informazione e al momento della
iscrizione,va chiaramente indicato che i titoli rilasciati dalla Ludes
non sono equipollenti ai titoli di università statali o accreditate
svizzere della Unione Europea"
a***@katamail.com
2007-10-15 09:32:28 UTC
Permalink
LA UNIVERSITA LUDES,L'AVV.GIORGIO GRANDINI E PAOLO SOTGIU PRESIDENTE
SONO STATI CITATI IN GIUDIZIO DINANZI LA PRETURA DI LUGANO PER
CONCORRENZA SLEALE.ESSI SONO CHIAMATI A RISPONDERE DA UN
CONCORRENTE
DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE ,LA LUDES DAREBBE INFATTI SU SE STESSA
E
SUI TITOLI CHE RILASCIA DELLE INDICAZIONI CONTRARIE AL VERO ED
INDURREBBE IN ERRORE IL PUBBLICO MEDIANTE INDICAZIONI INCOMPLETE
OMETTENDO LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BUONA FEDE E DALLA
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO,DANDO DI SE E DELLA SUA ATTIVITA'
E
QUALITA' DEI TITOLI RILASCIATI UNA VISIONE DISTORTA DELLA REALTA^'
j***@gmail.com
2007-10-16 12:50:39 UTC
Permalink
Post by a***@katamail.com
LA UNIVERSITA LUDES,L'AVV.GIORGIO GRANDINI E PAOLO SOTGIU PRESIDENTE
SONO STATI CITATI IN GIUDIZIO DINANZI LA PRETURA DI LUGANO PER
CONCORRENZA SLEALE.ESSI SONO CHIAMATI A RISPONDERE DA UN
CONCORRENTE
DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE ,LA LUDES DAREBBE INFATTI SU SE STESSA
E
SUI TITOLI CHE RILASCIA DELLE INDICAZIONI CONTRARIE AL VERO ED
INDURREBBE IN ERRORE IL PUBBLICO MEDIANTE INDICAZIONI INCOMPLETE
OMETTENDO LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BUONA FEDE E DALLA
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO,DANDO DI SE E DELLA SUA ATTIVITA'
E
QUALITA' DEI TITOLI RILASCIATI UNA VISIONE DISTORTA DELLA REALTA^'
Bisognerebbe una volta per tutte che la Legge, intervenisse su certi
"attori" che si credono i Baroni della cultura - che promettono tante
cose, che già in partenza sanno già di non potere adempiere.
L'università che lei cita, Caro Avv. Massimo Silvestri, si erge a
grande istituto e promette cose che non può mantenere.
Grande sito - grande scena di rappresentanza - grandi mezzi - grandi
cartelloni - grandi promesse, per poi al lato pratico, mostrarsi
inadempienti. Vorrei che tutti potessero fare il loro mestiere, con
sincerità - vorrei che tutti promettessero ciò che realmente possono
mantenere - vorrei che nessuno venisse preso in giro. In un mondo
difficile da percorrere per via delle varie leggi e regola assurde,
sarebbe ora che almeno quelli che istruiscono le persone, agissero in
tutta verità.
AUGURI!!
a***@katamail.com
2007-10-16 13:36:23 UTC
Permalink
La Universita Ludes,l'avv.Giorgio Grandini direttore e Paolo Sotgiu
Presidente sono stati citati in giudizio dinanzi la Pretura di Lugano
per concorrenza sleale.Essi sono chiamati a rispondere da un
concorrente di atti di concorrenza sleale ,la Ludes darebbe infatti su
se stessa e sui titoli che rilascia delle indicazioni contrarie al
vero ed indurrebbe in errore il pubblico mediante indicazioni
incomplete omettendo le informazioni richieste dalla buona fede e
dalla risoluzione del Consiglio di Stato,dando di se e della sua
attivita' e qualita' dei titoli rilasciati una visione distorta della
realta'
anonimo
2007-11-07 11:36:37 UTC
Permalink
john smith il minchione denunciato

SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE


PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DI ROMA


Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e
21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario
a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale
territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali
è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,
pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in
luogo di altri, in base a qualità inesistenti.

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